Molti eCommerce italiani non sono a norma, e non solo per la GDPR. Cosa succede dopo l’approvazione della normativa europea del 25 maggio 2018, o prima? Pubblicando questo articolo: SiteGround Italia chiude, abbiamo scoperchiato un “vaso di Pandora” e questa volta è l’amico e professionista Max Valle che ci aiuta a fare più chiarezza.
eCommerce italiani realizzati con WordPress e WooCommerce naturalmente, quelli dei nostri utenti che usano il CMS più famoso al mondo, ma anche quelli realizzati con tutte le altre piattaforme. Innanzitutto cosa si intende per eCommerce? Ce lo spiega meglio l’amico Massimiliano Vallefuco (in arte e su Facebook Max Valle). Un consulente informatico membro dell’associazione informatici professionisti ed esperto in sicurezza informatica e servizi web.
Il termine eCommerce è un sostantivo di uso comune che ha come significato “L’insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite Internet.”
cit. Wikipedia.
Un eCommerce la trasposizione sul web delle attività di vendita effettuate nei negozi fisici. Il termine, nella sua forma estesa di commercio elettronico è stato coniato alla fine degli anni ’70 e stava ad indicare l’invio (in forma elettronica), di documenti di vendita tra grosse aziende, tramite il protocollo di comunicazione EDI (Electronic Data Interchange). Con la diffusione di Internet, il termine commercio elettronico, ha assunto l’attuale connotazione di vendita ed acquisto di prodotti e servizi tramite siti web.
Spesso le micro imprese, aprono un eCommerce, senza la benché minima preparazione tecnica e senza la conoscenza delle normative. Pubblicano semplicemente il proprio sito senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione al proprio Comune e all’Agenzia delle Entrate, ma sopratutto pubblicano un sito “fai da te” che non rispetta nessuna norma sul commercio elettronico. Così facendo mettono in pericolo la propria attività, oltre a non svolgere un buon servizio per i propri clienti. Vediamo assieme alcuni punti salienti della direttiva in merito.
La Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possano avviare eCommerce italianisenzaautorizzazioni preventive (fermo restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Rimangono però gli obblighi formali di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso lo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del proprio Comune. Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ indirizzo del sito di eCommerce, i dati del provider, i numeri di contatto telefonici ed email e qualora si venda anche ad utenti esteri è necessaria l’iscrizione al VIES.
Il provider è il soggetto tecnologico che presta il servizio di pubblicazione del sito eCommerce. Il contratto tra il proprietario di un eCommerce ed il suo provider è inquadrato come appalto di servizi. Il decreto 70/2003 disciplina la responsabilità dei provider che forniscono i sevizi di:
Secondo gli arti 14-16, un hosting provider che venga a conoscenza di illeciti pertinenti alle informazioni gestite da un proprio cliente, deve attivarsi prontamente per rimuovere tali informazioni e renderle inaccessibili. Provvedendo poi a denunciarne il reato. Infatti, qualora non ottemperi questo obbligo, lo stesso sarà ritenuto responsabile dell’illecito, pariteticamente al proprietario del sito (secondo art. 2055 Codice Civile ). Allo stesso tempo sono responsabili i gestori di piattaforme di eCommerce (es: Ebay ed Amazon) quando non si attivano immediatamente, una volta venuti a conoscenza di un illecito commesso da un proprio venditore. In conclusione, la forte crescita dell’eCommerce ha obbligato i legislatori a creare delle norme che possano tutelare e regolamentare il sistema di vendita online e che purtroppo oggi molti non conoscono e non ottemperano.
Il D.Lgs. 70/2003 si applica a tutti coloro che hanno un sito di commercio elettronico, indistintamente che siano persone fisiche o giuridiche e dall’altra ““soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2)”.
Il decreto ha introdotto:
Oltre al D.lgs 70/2003 chiunque possegga un sito di eCommerce ha l’ obbligo di ottemperare anche alle norme del Codice del Consumo ( D.Lgs 6 Settembre 2005 numero 206 ) per la tutela del consumatore.
L’articolo 7 del D.lgs 70/2003 obbliga, i possessori di un sito eCommerce a pubblicare e mantenere aggiornati, in modo chiaro e facilmente accessibile all’ utente, le seguenti informazioni:
Deve poi obbligatoriamente essere chiaro nell’esposizione dei prezzi al pubblico e deve definire le condizioni di fornitura in modo che l’utente comprenda bene cosa si accinga a comprare, a che prezzo ed a quali condizioni di vendita. Sempre a tutela del consumatore, il proprietario del sito di eCommerce, ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’utente, oltre alla semplice email, anche altri strumenti di contatto, quali ad esempio, numeri di telefono, al fine di porre in essere, uno strumento alternativo di contatto, qualora l’ utente finale, sia impossibilitato all’ accesso in rete (Sentenza 16/10/2008 C-298/07 ). Chiunque non ottemperi a questi obblighi di trasparenza, rischia una sanzione amministrativa fino a 10.000€.
In aggiunta alle norme del decreto, va cosiderata la GDPR.”
Inoltre il titolare del sito internet deve obbligatoriamente, pubblicare la propria partita iva in home page, secondo l’ art.35 del Decreto Iva ( D.P.R 633/1972 ) e successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 60 del 2006. Qualora il sito di eCommerce sia di proprietà di una società di capitali (es: s.r.l. o s.p.a.), gli obblighi di trasparenza verso l’utente aumentano. Infatti l’art. 2250 comma 7 del Codice Civile obbliga la pubblicazione sul sito anche delle seguenti informazioni:
Il fenomeno eCcommerce ha assunto una dimensione tale da essere l’unico settore economico che cresce a due cifre. Nel 2017, 1,79 miliardi di persone hanno effettuato almeno un acquisto online e si stima che a fine 2018 la crescita, in Italia, sarà dell’ 8%. Per comprendere meglio la portata del fenomeno, basti pensare che il 60,2% degli utenti web acquista online e si stima che nel 2021 il numero degli acquirenti su piattaforme di eCommercesalirà a 2,21 miliardi.
Il valore economico del settore è stato, nel 2017, pari a 2.290 miliardi di Dollari con uno strabiliante, in considerazione della crisi economica di molti settori, +23% rispetto all’anno precedente. Si stima che entro il 2021 il valore economico del settore, sfonderà i 4.500 miliardi di Dollari. E in Italia? Secondo il rapporto della Casaleggio & Associati, l’88% dei navigatori italiani, acquista online. Colossi come Amazon, Alibaba, Ebay hanno costruito un’impero basato sull’eCommerce ed hanno anche imposto un modello di business che molti altri players hanno poi adottato. Stay tuned, Gestione WP.
Questo sito web utilizza i cookie e tecnologie simili.
Usa le opzioni di Opt-out del tuo browser se vuoi disabilitare i cookie.
OkNoLeggi tutto